Gli Organismi di Previdenza Complementare

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1 Gli Organismi di Previdenza Complementare Gli organismi di previdenza complementare, o fondi pensione, sono stati introdotti nell ordinamento italiano attraverso le disposizioni del Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile Il fine dei fondi pensione è realizzare ed erogare trattamenti pensionistici aggiuntivi rispetto ai trattamenti previsti dal sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. Attraverso i fondi pensione vengono quindi a realizzarsi obiettivi di carattere squisitamente previdenziale; tali obiettivi si sostanziano nella erogazione a ciascun soggetto aderente, al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di una pensione integrativa per anzianità o vecchiaia. La legislazione italiana prevede due distinte tipologie di fondi pensione: I fondi pensione negoziali, o chiusi, e I fondi pensione aperti. I fondi pensione negoziali I fondi pensione negoziali, o chiusi, possono essere istituiti: Per lavoratori dipendenti privati o pubblici, identificati secondo il criterio di appartenenza ad una specifica categoria, comparto o raggruppamento, oltre che secondo il criterio dell appartenenza alla medesima impresa, gruppo di imprese o organizzazione produttiva; Per raggruppamenti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio; Per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, anche unitamente ai dipendenti delle cooperative interessate; Per i soggetti che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. L istituzione ha luogo in base a : Contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, o, in mancanza, accordi tra lavoratori promossi dalle organizzazioni sindacali; Accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale; Regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi; Accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro; Accordi tra soggetti che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, promossi da loro sindacati o associazioni. Tali contratti, accordi o regolamenti, definiti fonti istitutive, stabiliscono le modalità di partecipazione allo specifico fondo pensione, garantendo comunque che l adesione di ciascun potenziale partecipante avvenga su base libera e facoltativa. La costituzione dei fondi pensione negoziali I fondi pensione negoziali possono essere costituiti, alternativamente: 1

2 In forma di associazione non riconosciuta, ai sensi dell articolo 36 del codice civile; In forma di associazione o fondazione dotata di personalità giuridica, ai sensi dell articolo 12 del codice civile e successive modifiche e integrazioni; Nell ambito del patrimonio di una singola società per azioni o in accomandita per azioni, o di un singolo ente pubblico, attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione autonomo e dotato di separate strutture gestionali ed amministrative. Le norme sui requisiti formali necessari per la costituzione, sugli elementi essenziali dello statuto, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e sulle procedure per l autorizzazione all esercizio delle attività sono stabilite dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 211 del 14 gennaio Costituiscono elementi essenziali dello statuto di un fondo pensione, tra l altro: La denominazione del fondo, che deve contenere l indicazione fondo pensione ; La sede; La durata del fondo, che non può essere inferiore agli anni di partecipazione al fondo richiesti per il conseguimento delle prestazioni di anzianità e vecchiaia; Lo scopo del fondo, che deve essere, in via esclusiva, l erogazione di trattamenti pensionistici complementari; L individuazione dei potenziali aderenti e destinatari delle prestazioni; I requisiti di partecipazione e le cause di eventuale cessazione; L ordinamento e le norme sull amministrazione, con particolare riferimento ai criteri di formazione e alle prerogative degli organi di amministrazione e controllo; Le modalità di adesione individuale; I criteri generali di finanziamento; La previsione del sistema di capitalizzazione dei proventi quale esclusivo sistema di gestione finanziaria; I criteri generali di impiego delle risorse; Le tipologie di prestazioni erogate, i requisiti per il loro conseguimento e le modalità di erogazione; La previsione di idonee misure di trasparenza gestionale nei confronti degli aderenti; Le regole da osservare in materia di potenziali conflitti di interesse; I criteri per la determinazione periodica del valore del patrimonio del fondo pensione e delle quote di pertinenza dei singoli iscritti; Il regime delle spese a carico degli aderenti. L esercizio delle attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), organismo collegiale di diritto pubblico composto da un Presidente e quattro commissari. La COVIP ha responsabilità generali di vigilanza sulla corretta e trasparente gestione dei fondi pensione. Le risorse finanziarie di cui ciascun fondo pensione negoziale dispone sono innanzi tutto costituite dai versamenti contributivi periodicamente effettuati dai partecipanti e dalle aziende aderenti, in base alle specifiche disposizioni contenute nelle fonti istitutive. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da versarsi al fondo pensione, stabilito per ciascun aderente come percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR; esse possono stabilire la destinazione al fondo pensione anche di una quota dell accantonamento annuale al TFR. Nel caso 2

3 dei lavoratori autonomi o liberi professionisti, il contributo è definito in percentuale del reddito d impresa o di lavoro autonomo determinato ai fini IRPEF. Le risorse raccolte attraverso i flussi di contribuzione vengono gestite in base ad un sistema definito ad accumulo, ossia basato sulla progressiva capitalizzazione delle contribuzioni individuali e dei proventi derivanti dalle attività di investimento. La gestione finanziaria ha luogo in base a criteri, politiche ed obiettivi di investimento stabiliti nello statuto del singolo fondo pensione, e può attuarsi attraverso convenzioni di gestione con intermediari finanziari ed imprese di assicurazione o attraverso l acquisizione di partecipazioni in società immobiliari o quote di fondi immobiliari, o di parti di fondi comuni d investimento chiusi. La gestione finanziaria deve comunque aver luogo nel rispetto criteri di diversificazione e dei limiti di investimento stabiliti dal Decreto del Ministero dell Economia e della Finanze n. 703 del 21 novembre La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di cui ciascun fondo pensione negoziale dispone è affidata ad una banca depositaria. La fonte istitutiva definisce anche i requisiti di accesso alle prestazioni previdenziali erogate da ciascun fondo pensione negoziale a ciascun aderente. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia sono peraltro consentite solo al compimento dell età pensionabile stabilita nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza dell aderente, con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Le prestazioni pensionistiche per anzianità, in caso di cessazione dell attività lavorativa, sono consentite a seguito di almeno quindici anni di appartenenza al fondo e a condizione che l età dell aderente sia di non più di dieci anni inferiore all età prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza. I fondi pensione aperti La costituzione di fondi pensione aperti può aver luogo per iniziativa dei seguenti soggetti: Istituti di credito; SGR; SIM e imprese di investimento comunitarie; Compagnie di assicurazione. Tali fondi sono aperti alle adesioni dei potenziali destinatari delle disposizioni che regolano l istituzione dei fondi pensione negoziali, per i quali non sussista o non operi uno specifico fondo pensione negoziale o a seguito del venir meno dei requisiti necessari per la partecipazione al fondo pensione negoziale di appartenenza. Essi possono inoltre accogliere adesioni, su base individuale, da parte di qualsiasi soggetto. L autorizzazione all esercizio delle attività, anche per i fondi pensione aperti, è rilasciata dalla COVIP. L istanza di autorizzazione, in base alle disposizioni del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 211 del 14 gennaio 1997, deve includere copia del regolamento del fondo; il regolamento di un fondo pensione aperto identifica e disciplina l area dei potenziali destinatari, le modalità di adesione, il sistema di finanziamento, i criteri generali di impiego delle risorse finanziarie, la misura delle spese e provvigioni a carico degli aderenti, ed i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. 3

4 Anche per i fondi pensione aperti, l erogazione di prestazioni pensionistiche per vecchiaia è comunque consentita solo al compimento dell età pensionabile stabilita nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza dell aderente, con un minimo di cinque anni di partecipazione al fondo pensione. Le prestazioni pensionistiche per anzianità, in caso di cessazione dell attività lavorativa, sono consentite solo a seguito di quindici anni di appartenenza al fondo e a condizione che l età dell aderente sia di non più di dieci anni inferiore all età prevista per il pensionamento di vecchiaia nell ordinamento obbligatorio di appartenenza. Le forme pensionistiche individuali Il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, all articolo 9 ter, prevede inoltre che le imprese di assicurazione, autorizzate all esercizio delle attività assicurative dall Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), possano istituire forme individuali di previdenza complementare attraverso contratti di assicurazione sulla vita che prevedano l erogazione di prestazioni previdenziali in linea con quanto disposto per i fondi pensione aperti. Le relative condizioni di polizza, prima della loro applicazione, devono essere comunicate dall impresa assicuratrice interessata alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Il trasferimento della posizione previdenziale individuale Il Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, all articolo 10, prevede che ciascun soggetto aderente ad una forma pensionistica complementare, a seguito del venir meno dei requisiti di partecipazione a tale forma, possa: Trasferire la propria posizione previdenziale individuale presso un altro fondo di previdenza complementare, cui abbia accesso in virtù della nuova attività lavorativa; Trasferire la propria posizione individuale ad un fondo pensione aperto o ad una forma pensionistica individuale; Chiedere il riscatto (rimborso) di quanto maturato in seno alla forma previdenziale di appartenenza. In ogni caso, ciascun iscritto a forme di previdenza complementare può trasferire l intera posizione individuale presso qualsiasi altro fondo pensione o strumento pensionistico individuale una volta decorsi i primi tre anni di adesione alla forma di originaria appartenenza (cinque anni, limitatamente ai primi cinque anni di vita del fondo di originaria appartenenza). La fiscalità dei fondi pensione L articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al 1 comma, lettera e-bis, prevede la deducibilità dei contributi (o premi) versati alle forme pensionistiche complementari o individuali per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo del contribuente, nei limiti dell equivalente in Euro di Lire 10 milioni per anno. Se alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione comunque compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alla forma pensionistica complementare di appartenenza. I contributi versati dal lavoratore aderente, eventualmente in eccesso rispetto a tali limiti, non sono deducibili dal reddito complessivo dell aderente; tuttavia, nella fase di erogazione della prestazione 4

5 finale, la parte della prestazione riferita a contributi non dedotti non è soggetta a tassazione in capo al percipiente. I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del Fondo sono soggetti ad imposizione sostitutiva con aliquota pari all 11%; tale aliquota viene applicata sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta. La prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a tassazione progressiva solo sulla parte costituita dai contributi fiscalmente deducibili e dal TFR, con esclusione dei rendimenti finanziari già assoggettati a tassazione e, ove presenti, dei contributi eccedenti i limiti di deducibilità fiscale sopra descritti. Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. Particolari norme disciplinano il regime di tassazione delle prestazioni previdenziali erogate in forma di capitale, o delle somme erogate a seguito di riscatto della posizione individuale. La Riforma della Previdenza Complementare Il Decreto Legislativo n. 252 del 2005, dando applicazione ai principi di delega contenuti nella Legge 23 agosto 2004, n. 243, ha provveduto a riordinare la disciplina della previdenza complementare in Italia. Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto all articolo 1, comma 2, lettere e), h), i), ed l) della legge di delega in materia di: - adozione di misure finalizzate ad incrementare l entità dei flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari; - perfezionamento dell unitarietà e dell omogeneità del sistema di vigilanza sull intero settore della previdenza complementare; - ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare; - previsione, per tutte le forme pensionistiche complementari, di strumenti di comunicazione e divulgazione degli elementi di interesse sociale, etico e ambientale presi in considerazione nella gestione delle risorse finanziarie. A seguito delle modifiche ai criteri di delega apportate dalla Legge 25 giugno 2005, n. 109, il Decreto 252 ha inoltre introdotto una serie di ulteriori correzioni alla disciplina pre-esistente, dando di fatto origine ad un nuovo assetto del sistema. Fatta eccezione per alcune norme riferite, in prevalenza, alle prerogative ed ai poteri dell autorità di vigilanza, la disciplina introdotta dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005 entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari Uno dei profili maggiormente innovativi del provvedimento di riforma è relativo al finanziamento degli organismi di previdenza complementare (articolo 8). 5

6 Nel provvedimento è innanzi tutto stabilito che, per tutte le forme pensionistiche complementari, il finanziamento può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando, con fissazione della misura minima della contribuzione a carico di ciascuna delle pari nell ambito dei contratti o accordi collettivi, anche aziendali. Nel caso di soggetti titolari di redditi da lavoro autonomo o d impresa, o di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato dai medesimi soggetti o da coloro di cui sono a carico. Per i lavoratori dipendenti, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari può aver luogo secondo modalità esplicite o tacite. Le modalità esplicite prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore possa conferire l intero importo del TFR maturando ad una delle forme di previdenza complementare previste dal sistema, o in alternativa di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro; il termine di 6 mesi per tale scelta vale anche per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore del provvedimento di riforma, con decorrenza a partire dal 1 gennaio Le modalità tacite prevedono invece che, nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà entro i 6 mesi previsti, il datore di lavoro sia tenuto a partire dal mese successivo a trasferire il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma pensionistica complementare collettiva. In caso di presenza di più forme di previdenza complementare il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbiano aderito il maggior numero di lavoratori dell azienda. Qualora non siano applicabili le predette modalità, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare appositamente istituita presso l INPS. Prima dell avvio del periodo semestrale, ciascun datore di lavoro dovrà fornire ai propri dipendenti informazioni sulle diverse scelte disponibili; trenta giorni prima della scadenza dei 6 mesi utili il lavoratore che non abbia manifestato alcuna volontà dovrà ricevere dal datore di lavoro adeguate informazioni circa la forma pensionistica complementare cui il TFR maturando è destinato al termine del semestre. Altri principi stabiliti, in materia di finanziamento, dal provvedimento di riforma sono i seguenti: - l adesione ad una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta ulteriori obblighi di contribuzione a carico del lavoratore o del datore di lavoro; il lavoratore può peraltro decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo e anche in assenza di accordi collettivi; - il datore di lavoro può a sua volta decidere di contribuire alla forma pensionistica collettiva alla quale il lavoratore ha già aderito; - la contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre la data di raggiungimento dell età pensionabile prevista dal regime obbligatorio, a condizione che l aderente possa far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione alla forma di previdenza complementare; - è prevista la possibilità di contribuire contemporaneamente a più di una forma pensionistica complementare. 6

7 Misure compensative per le imprese L articolo 10 del provvedimento di riforma contiene diverse misure compensative per le imprese, a fronte della perdita di disponibilità delle quote di TFR destinate alla previdenza complementare. Tali misure sono rappresentate: - dalla possibilità di dedurre, dal reddito d impresa, un importo pari al 4 per cento (6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti) dell ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; - dall esonero, per il datore di lavoro, dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme di previdenza complementare; - da facilitazioni per l accesso al credito, grazie ad un Fondo di garanzia istituito dall articolo 8 del D.L. n. 203 del 2005; il Fondo di garanzia copre l intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo , con una autorizzazione di spesa annua pari a 424 milioni di Euro; - da un ulteriore compensazione dei costi per le imprese attraverso una riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, correlata ai flussi di TFR conferito. Tutte tali misure sono peraltro applicabili previa verifica di compatibilità con la normativa comunitaria. Norme fiscali Il provvedimento di riforma prevede che le prestazioni pensionistiche complementari, erogate in forma di rendita o in forma di capitale, siano imponibili al netto di quanto già assoggettato ad imposta nonché dei redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni, ed assoggettate a tassazione tramite applicazione di una ritenuta a titolo d imposta nella misura del 15%; la misura della ritenuta è ridotta dello 0,3% per ciascun anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. * * * 7

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