Il farmaco ad uso veterinario nella norma comunitaria e nazionale

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1 Il farmaco ad uso veterinario nella norma comunitaria e nazionale Dr.ssa Simonetta Bonati Ufficio IV Medicinali veterinari e dispositivi medici ad uso veterinario Direzione Sanità Animale e Farmaco Veterinario Ministero della Salute Teramo, 20 gennaio 2010

2 LEGISLAZIONE COMUNITARIA Direttiva 2001/82/CE modificata dalla Direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari Regolamento (CE) 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l autorizzazione dei medicinali uso umano e veterinario, istituisce l Agenzia Europea Direttiva 2006/130/CE che attua la direttiva 2001/82/CE fissazione dei criteri per l esenzione dell obbligo della prescrizione veterinaria per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare

3 Regolamento 2377/90/CEE, definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale e successive modifiche Regolamento 1905/2005/CE che modifica Regolamento 2743/98/CEE, regolamento tariffe medicinale ad uso umano e veterinario Regolamento (CE) N. 1950/2006 della Commissione, definisce un elenco di sostanze essenziali per il trattamento degli equidi

4 Regolamento CE n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

5 News Concetto di estrapolazione degli MRL, sulla base di dati scientifici, ad altre specie o ad altri tessuti (art. 5); Fissazione dei limiti massimi (LMR) di residui per i biocidi (art. 9a); Fissazione dei reference points for action - (RPA), valori di riferimento per interventi (Titolo III, art. 15)

6 Possibilità di richiesta di parere dell agenzia anche da parte della Commissione o di uno Stato membro per sostanze, per le quali non è stato fissato un MRL, autorizzate per l utilizzo in un medicinale veterinario in un paese terzo o per sostanze contenute in un medicinale di cui è previsto l utilizzo ai sensi dell articolo 11 della direttiva 2001/82/CE. In quest ultimo caso, allorché si tratti di specie o di utilizzi minori, la domanda può essere presentata anche da un soggetto o da un organizzazione interessata

7 Modifica dell art. 10 della direttiva 2001/82/CE, modificata dalle direttive 2004/28/CE e 2009/9/CE, che estende l elenco di sostanze che sono indispensabili per trattare gli equidi con uso in deroga, per le quali il tempo d attesa è di almeno sei mesi, anche a sostanze che comportano un maggiore beneficio clinico rispetto ad altre opzioni di trattamento disponibili per gli equidi. Modifica dell art. 11 della suddetta direttiva 2001/82/CE, modificata dalle direttive 2004/28/CE e 2009/9/CE, per quanto riguarda la possibilità, da parte della Commissione, di modificare o stabilire i tempi di attesa di cui all art 11, comma 2

8 Direttiva 9/2009/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari Finalità Migliorare la presentazione e il contenuto del dossier per l autorizzazione all immissione in commercio per facilitare la valutazione e l utilizzazione di talune parti del dossier che sono comuni a più medicinali veterinari

9 Regolamento (CE) N. 1234/2008 della Commissione del 24/11/2008 concernente l esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all immissioni in commercio dei medicinali Il regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2010.

10 LEGISLAZIONE NAZIONALE Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n.193 (attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari) Decreto Legislativo 24 luglio 2007, n.143 (disposizioni correttive ed integrative del D. Lg.vo 193/2006)

11 Decreto Ministero della Salute 17 dicembre 2007 (modalità di impiego del codice a barre sulle singole confezioni dei medicinali ad uso veterinario) Decreto Ministero della Salute 31 ottobre 2007 (fissazione criteri esenzione obblighi prescrizione veterinaria per taluni medicinali destinati ad animali produttori di alimenti per l uomo) recepimento Direttiva 2006/130/CE Decreto Ministero della Sanità 23 novembre 1995 (individuazione dei medicinali veterinari non sottoposti all obbligo di vendita dietro presentazione di ricetta medico veterinaria)

12 Decreto Ministero della Sanità 8 novembre 1993 (attuazione della Direttiva 91/412/CEE sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari)

13 Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 14 maggio 2009 (Caratteristiche strutturali e modalità operative del nucleo nazionale di farmacosorveglianza sui medicinali veterinari) GURI N. 198 del 27 agosto 2009

14 Decreto Ministeriale 28 luglio 2009 che disciplina l utilizzo e la detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario Sono utilizzati esclusivamente dal medico veterinario: Oltre a quelli stabiliti per i trattamenti terapeutici e zootecnici di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i medicinali di cui all articolo 1 comprendono: a) abortivi, nel caso in cui vengano somministrati con finalità abortive; b) anestetici locali iniettabili; c) anestetici generali iniettabili e inalatori; d) anticoncezionali iniettabili; e) antineoplastici iniettabili, citochine e immunimodulatori iniettabili; f) specialità medicinali veterinarie nei casi di uso intrarticolare; g) emoderivati; h) eutanasici; i) beta-agonisti GURI N. 230 del 3 ottobre 2009

15 Decreto Ministeriale 5 novembre 2009 attuazione direttive 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari e 2009/35/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione GURI N. 2 del 4 gennaio 2010

16 LINEE GUIDA NAZIONALI Linea guida relativa alla procedura semplificata per l autorizzazione all immissione in commercio di medicinali veterinari destinati a specie animali di cui all art.4 (pesci d acquario, uccelli da gabbia e da voliera, piccoli roditori, etc.) (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193) Linea guida relativa all esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario Circolare 25 settembre 1996, n.14 Buone pratiche di sperimentazione clinica negli animali dei medicinali veterinari

17 LINEE GUIDA COMUNITARIE Notice to Applicant Vol. 6A: procedure AIC, application form Notice to Applicant Vol. 6B : presentazione e contenuto del dossier Notice to Applicant Vol. 6C:confezionamento Notice to Applicant Vol. 7A: linee guida generali, efficacia e valutazione rischio ambientale Notice to Applicant Vol 7B: linee guida qualità e prodotti immunologici Notice to Applicant Vol. 8: MRL Notice to Applicant Vol. 9: farmacovigilanza

18 Il medicinale veterinario è studiato e sviluppato in funzione delle specie animali cui sarà destinato non è una derivazione del medicinale per uso umano

19 Per medicinale veterinario si intende qualsiasi sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative e profilattiche delle malattie degli animali (specialità, premiscela per alimenti medicamentosi, medicinale ad attività immunologica, medicinale veterinario omeopatico, medicinale veterinario biologico) Articolo 1 comma 1. a) 1) D.Lgs 193/2006

20 Per medicinale veterinario si intende qualsiasi sostanza o associazione di sostanze che può essere usata sull animale o somministrata all animale allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche mediante un azione farmacologica, immunologica o metabolica, oppure stabilire una diagnosi medica Articolo 1 comma 1. a) 2) D.Lgs 193/2006

21 Un medicinale è autorizzato all immissione in commercio per la somministrazione ad animali produttori di alimenti solo se le sostanze farmacologicamente attive contenute hanno ottenuto l MRL (Art. 6 comma 1 D.L.gs 193/2006)

22 Aspetti normativi Procedure di Registrazione Limite Massimo dei Residui (LMR) Farmacovigilanza e Farmacosorveglianza Veterinaria Agenzia Europea di Valutazione dei Medicinali

23 Nessun medicinale può essere immesso in commercio senza avere ottenuto una A.I.C. (Autorizzazione Immissione in Commercio) Art. 5 comma 1 D.L.gs 193/2006 L AIC viene rinnovata una sola volta dopo 5 anni e successivamente ha una durata illimitata

24 OBIETTIVI DELLA REGISTRAZIONE Immettere in commercio un medicinale veterinario che abbia caratteristiche di: qualità sicurezza: animale operatore consumatore ambiente efficacia

25 IL DOSSIER DI REGISTRAZIONE Riassunto dossier (I) Documentazione chimica-farmaceutica-biologica (II) Documentazione innocuità (III A) Documentazione residui (III B) (prodotti destinati ad animali produttori di alimenti per l uomo) Documentazione preclinica e clinica (IV) Bibliografia

26 PARTE I DATI AMMINISTRATIVI : domande, autorizzazioni e tariffe STAMPATI : SPC (Riassunto delle caratteristiche del prodotto), foglietto illustrativo, etichette EXPERT REPORTS : relazioni critiche di un esperto per ciascuna delle tre parti del protocollo di registrazione; chimico-farmaceutica, innocuità e residui, clinica

27 PARTE II Documentazione di tecnica farmaceutica relativa alle caratteristiche di qualità del medicinale veterinario e comprende: Composizione quali-quantitativa Descrizione metodo di preparazione Controllo materie prime Misure prevenzione trasmissione TSE Controlli durante la fabbricazione Controlli del prodotto finito Prove di stabilità Organismi geneticamente modificati

28 PARTE III A FARMACOLOGIA : farmacodinamica, farmacocinetica TOSSICITA : per somministrazione unica, per somministrazioni ripetute, tolleranza nella specie di destinazione, mutagenesi, carcinogenesi, ADI (acceptable daily intake) ALTRO : immunotossicità, proprietà microbiologiche residui, osservazioni nell uomo INNOCUITA UTILIZZATORE (colui che maneggia il farmaco) ECOTOSSICITA (ERA, environmental risk assessment)

29 PARTE III B METABOLISMO e CINETICA DEPLEZIONE RESIDUI MRL (LIMITE MASSIMO di RESIDUI) TEMPO DI ATTESA METODO ANALITICO VALIDAZIONE DEL METODO

30 PARTE IV PRE CLINICA : farmacodinamica farmacocinetica biodisponibilità / bioequivalenza TOLLERABILITA (nella specie di destinazione) CLINICA VALUTAZIONE RISCHIO/BENEFICIO

31 TIPOLOGIA DEGLI STUDI GMP (Buone Prassi di Fabbricazione D.M Dir. 91/412) GLP (Buone Pratiche di Laboratorio D.Lg.vo n.50 del 2/3/2007 Dir. 2004/9/CE e 2004/10/CE) GCPV (Buone Pratiche Cliniche Veterinarie D.Lg.vo 66/93 Dir. 90/677 e 92/18)

32 8 + 2 anni dall A.I.C. PROTEZIONE DEI DATI + 1 anno (fino a max 13 anni) per ogni estensione ad altra specie animale produttrice di alimenti, purché ottenuta nei 5 anni successiva all A.I.C. Per i medicinali destinati ai pesci ed alle api o ad altre specie indicate in sede comunitaria : 13 anni dall A.I.C.

33 TIPOLOGIA DEL DOSSIER Dossier completo (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193, art. 12) Dossier per Medicinale Generico (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193, art. 13) Dossier bibliografico (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193, art. 14) Prodotto copia (Consenso informato) (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193, art. 16) Dossier semplificato per medicinali veterinari omeopatici (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193, art. 20, 21, 22) Dossier con deroghe (pesci d acquario, uccelli da gabbia e da voliera, piccoli roditori, etc.) (D.Lg.vo 6 aprile 2006, n.193, art. 4)

34 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE NUOVO MEDICINALE VETERINARIO Esistono 4 procedure di Autorizzazione all Immissione in Commercio (A.I.C.) Nazionale Mutuo Riconoscimento Decentrata Centralizzata

35 Se la situazione sanitaria lo richiede, il Ministero Settore Salute può autorizzare: l immissione in commercio o la somministrazione di medicinali veterinari autorizzati in altro Stato membro (Art. 7 comma 1 D.L.gs 193/2006) l impiego di medicinali veterinari ad azione immunologica senza AIC (epizoozie gravi, importazione o esportazione verso Paese terzo) (Art. 8 comma 1 D.L.gs 193/2006)

36 E vietata la somministrazione agli animali di medicinali veterinari non autorizzati, salvo che si tratti di sperimentazioni per la preparazione di dossier di registrazione (Art. 9 comma 1 D.L.gs 193/2006)

37 Che cos è una procedura di mutuo riconoscimento? Si basa sul principio del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni nazionali tra gli Stati Membri. Prevede che l A.I.C. rilasciata da uno SM venga estesa a uno o più SM indicati dal richiedente

38 PROCEDURA DI MUTUO RICONOSCIMENTO Nel caso in cui l A.I.C. nazionale non possa essere riconosciuta da un altro SM, a causa di un rischio potenziale grave per la salute umana o animale o per l ambiente, i punti controversi vengono deferiti al Gruppo di Coordinamento per i medicinali veterinari CMD(v), nell ambito del quale gli SM interessati hanno 60 giorni di tempo per raggiungere un accordo. In caso di mancato accordo la questione viene sottoposta all EMEA allo scopo di adire il CVMP per l applicazione della procedura di arbitrato (Direttiva 2001/82/CE, articoli 36, 37 e 38). Il parere dell EMEA è poi applicato mediante decisione della Commissione Europea.

39 Che cos è una procedura decentrata? Prevede di ottenere l A.I.C. in più SM per un medicinale non ancora autorizzato nel territorio comunitario. Si basa sulla presentazione negli SM interessati di un fascicolo identico. Il richiedente chiede ad uno degli SM di agire come SM di riferimento e di preparare il rapporto di valutazione del medicinale

40 Che cos è una procedura centralizzata? E in vigore dal 1995 e consente di ottenere un unica A.I.C. valida simultaneamente in tutti i Paesi dell Unione Europea Le domande sono presentate direttamente all EMEA e sono valutate dal CVMP

41 Quali sono i prodotti che possono essere sottoposti alla procedura centralizzata? Obbligatoria per prodotti medicinali veterinari ottenuti mediante biotecnologie e fattori di crescita Facoltativa per prodotti medicinali veterinari innovativi

42 COMMERCIALIZZAZIONE Ottenuta l A.I.C., il titolare informa il Ministero della Salute che l ha rilasciata: data di effettiva commercializzazione del medicinale veterinario; su richiesta, tutti i dati relativi al volume delle vendite del medicinale veterinari; la cessazione, temporanea o definitiva della commercializzazione del medicinale

43 VARIAZIONI DI A.I.C. Dopo il rilascio dell A.I.C., il titolare deve tenere conto dei progressi scientifici e tecnici ed introdurre, previa autorizzazione del Ministero della Salute o dall EMEA, le necessarie modifiche al dossier e sugli stampati.

44 OBBLIGHI DEL TITOLARE In qualsiasi momento il Ministero può chiedere al titolare dell AIC di presentare dati che dimostrino che: il rapporto rischio-beneficio resta favorevole il metodo analitico di rilevazione dei residui è aggiornato Questo obbliga il produttore ad aggiornare costantemente i dati presenti nel dossier

45 RINNOVO L A.I.C. ha validità di 5 anni. L autorizzazione va rinnovata dopo 5 anni sulla base di una nuova valutazione rischio-beneficio, successivamente ha validità illimitata. L A.I.C. decade se non è seguita dall effettiva commercializzazione del medicinale entro i 3 anni successivi o se il medicinale non viene commercializzato per 3 anni consecutivi

46 LIMITE MASSIMO DEI RESIDUI - L.M.R. - Il LMR e il limite massimo della sostanza di base o dei suoi metaboliti tollerati negli organi e nei tessuti degli animali trattati al momento della macellazione. In base al LMR viene stabilito il Tempo di sospensione che è il periodo di tempo minimo che deve intercorrere tra la fine del trattamento e la macellazione dell animale destinato a produrre alimenti per l uomo

47 LIMITE MASSIMO DEI RESIDUI - L.M.R. - Il dossier LMR Identificazione chimica del farmaco Farmacologia, farmacodinamica, farmacocinetica Tossicità in vivo e in vitro Sicurezza d impiego e tollerabilità Calcolo NOEL (no observed effect level) Deplezione residui nelle specie bersaglio Calcolo ADI (acceptable daily intake) Metodi d analisi adeguati per la ricerca quali-quantitativa dei residui

48 LIMITE MASSIMO DEI RESIDUI - L.M.R. - L LMR viene calcolato in base alla concentrazione nei tessuti bersaglio, considerando la ADI ed il consumo di questi stessi tessuti. NOEL mg/kg/die = oral no-effect level ADI = NOEL x 60 Kg : 100(SF) = x mg per persona al giorno Consumi standard EU per soggetto: muscolo 300 g, fegato 100 g, rene 50 g, grasso 50 g, latte 1500 ml, uovo 100 g.

49 LIMITE MASSIMO DEI RESIDUI - L.M.R. - Sostanze divise in 4 gruppi: a) All. I: sostanze con LMR b) All. II: sostanze senza LMR c) All. III: sostanze con LMR provvisorio d) All. IV: sostanze non ammesse

50 Articolo 11 del D.Lgs 193/2006 Uso in deroga per animali destinati alla produzione di alimenti Mancanza di farmaco per una determinata specie Mancanza di farmaco per una determinata affezione

51 Ove non esistano medicinali veterinari autorizzati per trattare una determinata affezione di specie animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario responsabile può, in via eccezionale, sotto la propria responsabilità ed al fine di evitare all'animale evidenti stati di sofferenza, trattare l'animale interessato in uno specifico allevamento :

52 a) con un medicinale veterinario autorizzato in Italia per l'uso su un'altra specie animale o per un'altra affezione sulla stessa specie; b) in mancanza di un medicinale veterinario di cui alla lettera a): 1) con un medicinale autorizzato per l'uso umano; 2) con un medicinale veterinario autorizzato in un altro Stato membro per l'uso sulla stessa specie o su un'altra specie destinata alla produzione di alimenti per l'affezione di cui trattasi o per un'altra affezione; c)in mancanza di un medicinale di cui alla lettera b), con un medicinale veterinario preparato estemporaneamente da un farmacista a tal fine, conformemente alle indicazioni contenute in una prescrizione veterinaria

53 Le sostanze farmacologicamente attive del medicinale devono essere comprese negli allegati I, II, e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 ed un veterinario responsabile deve prescrivere un appropriato tempo di attesa per tali animali per garantire che gli alimenti derivanti dagli animali trattati non contengano residui nocivi per i consumatori

54 Il tempo di attesa, a meno che non sia indicato sul medicinale impiegato per le specie interessate, non può essere inferiore a sette giorni per le uova ed il latte, a ventotto giorni per la carne di pollame e di mammiferi, inclusi il grasso e le frattaglie, e a 500 gradi/giorno per le carni di pesce

55 Il tempo di attesa è ridotto a zero ove venga impiegato un medicinale veterinario omeopatico i cui principi attivi sono inclusi nell allegato II del regolamento CE n. 2377/90

56 Altre sostanze farmacologicamente attive ritenute indispensabili per il trattamento di affezioni degli equidi destinati alla produzione di alimenti e non ricomprese nel regolamento (CEE) n. 2377/90 possono essere impiegate con un tempo di attesa di almeno sei mesi, purchè presenti in apposito elenco stabilito in sede comunitaria. (art. 11 comma 2) REGOLAMENTO (CE) N. 1950/2006

57 Il medico veterinario responsabile tiene un registro numerato in cui annota tutte le opportune informazioni concernenti i trattamenti di cui al presente articolo ( art. 11 comma 4) quali l'identificazione del proprietario e degli animali, la data in cui gli animali sono stati trattati, la diagnosi, i medicinali prescritti, le dosi somministrate, la durata del trattamento e gli eventuali tempi di attesa raccomandati; il medico veterinario tiene la documentazione a disposizione delle competenti autorità sanitarie, ai fini di ispezione, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione

58 FARMACOVIGILANZA VETERINARIA E l insieme delle attività di VERIFICA volte a monitorare, valutare, migliorare la SICUREZZA e l EFFICACIA del medicinale veterinario, dopo l autorizzazione all immissione in commercio, durante l impiego nella pratica medica o più semplicemente serve a verificare l attendibilità di tutti i risultati ottenuti nelle sperimentazioni precedenti l autorizzazione all immissione in commercio Fase IV della sperimentazione

59 FARMACOVIGILANZA VETERINARIA Art. 92 D.Lvo 193/2006 Il Ministero della salute istituisce e gestisce il sistema di farmacovigilanza. Il sistema di farmacovigilanza fa capo al Ministero della salute. Il sistema di farmacovigilanza è costituito dallo stesso Ministero e dai Centri Regionali di farmacovigilanza

60 FARMACOVIGILANZA VETERINARIA Art. 94 D. l.vo 193/06 IL Ministero della Salute Promuove e coordina, anche in collaborazione con l Istituto Superiore di Sanità, studi e ricerche sull utilizzazione dei medicinali, sull epidemiologia e predispone piani di prelievo dal circuito distributivo di campioni già registrati Adotta, coadiuvato dalle Regioni e dalle Province autonome, provvedimenti atti a promuovere le segnalazioni spontanee da operatori sanitari. Mantiene i necessari rapporti con l Agenzia, con i Centri Regionali degli altri Stati Membri, con Organismi Internazionali e con le Regioni e Province autonome

61 FARMACOVIGILANZA VETERINARIA Esame delle schede di segnalazione (integrazione ) Predisposizione ed esecuzione di eventuali esami di laboratorio, clinici, anatomo-istologici utili alla valutazione casualità Effettuazione valutazione casualità (informa ASL) Mantenimento di un costante aggiornamento del Ministero della salute sull attività svolta Trasmissione al Ministero della salute delle segnalazioni validate Sviluppo e mantenimento apposito archivio informatico per la farmacovigilanza (classificazione per specie animale, prodotto )

62 La segnalazione : Chi segnala? Chiunque ha motivo di ritenere che dall utilizzo di un medicinale veterinario sono derivate sospette reazioni avverse ne o eventuale mancanza di efficacia dà comunicazione al Centro Regionale di Farmacovigilanza e al Ministero della Salute (UFFICIO IV) Art 91 comma 1 D. l.gs 193/2006

63 La segnalazione : Chi segnala?... veterinari e farmacisti riferiscono al Ministero della Salute e ai Centri Regionali.utilizzando modello armonizzato di cui all allegato II (Scheda di segnalazione) Art 91 comma 3 D. l.gs 193/2006

64 La segnalazione : Come si effettua una segnalazione Veterinari e Farmacisti trasmettono le schede di segnalazione via farmacovigilanzavet@sanita.it via fax 06/ via posta ordinaria entro 6 giorni lavorativi per le reazioni avverse considerate gravi 15 giorni lavorativi per tutte le altre

65 La segnalazione : Cosa può essere oggetto di una segnalazione? Reazioni avverse dell animale in seguito alla somministrazione del medicinale veterinario (anche uso off label) Diminuzione d efficacia Danni ambientali Reazioni avverse nell uomo che manipola il medicinale Risultati di studi o analisi che possono far dubitare della validità dei tempi di attesa e rendere insicuri gli alimenti per il consumatore

66 Effetto collaterale negativo: la reazione nociva e non voluta ad un medicinale che si verifica a dosi normali somministrate ad animali a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per modificarne le funzioni fisiologiche; Effetto collaterale negativo su soggetto umano: la reazione nociva e non voluta che si verifica in un soggetto umano a seguito dell esposizione ad un medicinale veterinario; Grave effetto collaterale negativo: l effetto collaterale negativo che provoca il decesso o mette in pericolo la vita di un animale, ne provoca disabilità o incapacità significativa o rappresenta un anomalia congenita o un difetto alla nascita o produce segni permanenti o duraturi nell animale trattato; Effetto collaterale negativo inatteso: l effetto collaterale negativo la cui natura, gravità o conseguenza non è coerente con il riassunto delle caratteristiche del prodotto; Uso improprio: l uso di un medicinale veterinario che non corrisponde a quanto indicato nel sommario delle caratteristiche del prodotto; il termine si riferisce anche all abuso grave o all uso scorretto di un medicinale veterinario; Diminuzione d efficacia: diminuzione dell efficacia clinica del trattamento con il medicinale veterinario rispetto a quella attesa in base alle indicazioni per l uso riportate nel sommario delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo.

67 Provvedimenti 1. Archiviazione (sempre) I dati raccolti serviranno per studi farmacoepidemiologici e per la valutazione di incidenza SAR in base alle quantità di medicinale vendute (n. reaz./n. animali trattati X 100) Consente inoltre la valutazione del bilancio rischio/beneficio relativo all impiego del farmaco: da questa valutazione potrebbero a sua volta scaturire misure restrittive.

68 Provvedimenti 2. Eventuali misure restrittive Sospensione o revoca dell autorizzazione all immissione in commercio Introduzione di avvertenze,reazioni avverse,controindicazioni o limitazioni delle indicazioni Richiesta alle ditte di rapporti di farmacovigilanza più frequenti Richiesta alle ditte di condurre studi di sorveglianza post-marketing

69 Provvedimenti 3. Allerta rapida è una procedura che viene utilizzata per consentire la notifica rapida nel caso di problemi correlati alla sicurezza del medicinale veterinario e per favorire lo scambio rapido d informazioni che vengono trasmesse in tempo reale attraverso sistemi informatici a tutti gli Stati membri, alla Commissione Europea e all Emea e a livello nazionale alle Regioni, IZS, ISS

70 FARMACOSORVEGLIANZA La farmacosorveglianza, rappresenta l insieme delle azioni di controllo a carattere preventivo esercitate nell ambito della produzione, della distribuzione, della detenzione, della fornitura e dell impiego dei medicinali veterinari

71 Il Ministero della Salute al fine di verificare la qualità dei medicinali immessi in commercio effettua ispezioni periodiche (con cadenza triennale) ed ispezioni non programmate presso le officine dei produttori di medicinali veterinari, e presso i locali dei produttori di sostanze attive utilizzate come materie prime per i medicinali veterinari, programma ogni anno un controllo post marketing a campione Il prelevamento di campioni è a cura del Comando Carabinieri per la Salute, mentre l analisi è effettuata presso l Istituto Zooprofilattico dell Abruzzo e del Molise

72 I servizi veterinari delle ASL e gli altri organismi competenti provvedono ad effettuare ispezioni e verifiche sulle attività di commercio all ingrosso di medicinali veterinari e di vendita diretta degli stessi da parte di grossisti e fabbricanti e sugli impianti di cura e custodia (ambulatori, canili, allevamenti ecc)

73 SANZIONI Articolo 108

74 Linee guida sulla tracciabilità del medicinale veterinario e decreto ministeriale sul nuovo modello di ricetta veterinaria

75 Grazie per l attenzione

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