Mod. 730/2015 quadro C: bonus IRPEF e Certificazione Unica Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista

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1 Mod. 730/2015 quadro C: bonus IRPEF e Certificazione Unica Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista ADEMPIMENTO " NOVITA " FISCO I contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente, pensione o alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono, in generale, compilare il Quadro C del Mod In particolare, il Quadro in commento va compilato dai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 T.U.I.R. Il Modello per il 2015 contiene alcune importanti novità: il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d imposta hanno inviato all Agenzia delle entrate entro il 9 marzo Si segnala che alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico; sono cambiate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati calcolate a cura di chi presta assistenza fiscale; da quest anno, l indicazione nel Rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF; la Sezione V (Rigo C14) che lo scorso anno serviva per l indicazione del Contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro accoglie i dati per il calcolo del Bonus IRPEF ; viene inserita la nuova Sezione VI - Altri dati, in cui è previsto il Rigo C15 che serve per indicare, in Colonna 1 il Reddito al netto del Contributo pensioni e in Colonna 2 il Contributo di solidarietà trattenuto. RIFERIMENTI " Agenzia delle Entrate, Provvedimento 15 gennaio 2015 REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE " Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto del lavoro (art. 49 TUIR). Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente: le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro; i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zona di frontiera. SCADE " 7 luglio 2015: presentazione modello Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio 2015

2 ADEMPIMENTO " NOVITÀ " I contribuenti che possiedono redditi di lavoro dipendente, pensione o alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente devono, in generale, compilare il Quadro C del Mod In particolare, il Quadro C va compilato dai soggetti percettori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati di cui agli artt. 49 e 50 TUIR. In presenza di assistenza fiscale prestata dal sostituto d imposta, tale Quadro va sempre compilato a cura del dichiarante, anche con riferimento ai redditi erogati dal soggetto che presta assistenza. Le principali novità di quest anno possono essere così sintetizzate: il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d imposta hanno inviato all Agenzia delle entrate entro il 9 marzo 2015 sono cambiate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati calcolate a cura di chi presta assistenza fiscale. da quest anno, l indicazione nel Rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus IRPEF la Sezione V (Rigo C14) che lo scorso anno serviva per l indicazione del Contributo di solidarietà trattenuto dal datore di lavoro accoglie i dati per il calcolo del Bonus IRPEF : infatti, a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato Bonus IRPEF (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro. Chi presta l assistenza fiscale ricalcola l ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel Mod. 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (Mod ). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il Mod Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il Rigo C14 viene inserita la nuova Sezione VI - Altri dati, in cui è previsto il Rigo C15 che serve per indicare, in Colonna 1 il Reddito al netto del Contributo pensioni (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 486 e 487) e in Colonna 2 il Contributo di solidarietà trattenuto (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 2). Attenzione Somme per incremento della produttività (Rigo C4) La compilazione del Rigo C4 quest anno è obbligatoria. In particolare, l indicazione nel Rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus IRPEF di cui al Rigo C14. Pertanto, il Rigo C4 va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2015 nella quale risulti compilato uno dei punti da 201 a 205. Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro può: 1) aver assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10%), entro i limiti di euro: in questo caso risultano compilati i punti 201 e 202 della Certificazione Unica ) aver applicato la tassazione ordinaria (a seguito di espressa richiesta da parte del lavoratore oppure perché ha verificato che questa è più favorevole per il lavoratore): in tal caso risultano compilati i punti 201 e 204 della Certificazione Unica Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio

3 Il punto 205 della Certificazione Unica 2015 riguarda gli importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare (es. indennità di volo), solo se assoggettati a tassazione ordinaria. In generale l imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d imposta (in tal caso risulta compilato il punto 202 Totale ritenute operate della Certificazione Unica 2015 e il punto 201 Totale redditi ), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore. ESEMPIO Di conseguenza possono verificarsi le seguenti situazioni: 1) il contribuente ha percepito compensi per incremento della produttività da più datori di lavoro per un importo complessivo superiore a euro (la somma degli importi dei punti 201 e 205 dei diversi Modelli di Certificazione Unica compensi assoggettati a imposta sostitutiva - risulta superiore a euro) non ha chiesto il conguaglio e ciascun datore di lavoro, quindi, ha assoggettato i compensi erogati ad imposta sostitutiva. Il contribuente, pertanto, ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore a euro. In tal caso sarà cura di chi presta l assistenza fiscale assoggettare a tassazione ordinaria l ammontare eccedente i euro 2) il contribuente ha percepito compensi da un solo datore di lavoro e la somma degli importi indicati ai punti 201 e 205 della Certificazione Unica 2015 risulta superiore a euro In questo caso il datore di lavoro ha applicato l imposta sostitutiva su un ammontare di compensi superiore al limite di euro In tal caso sarà cura di chi presta l assistenza fiscale assoggettare a tassazione ordinaria l ammontare eccedente i euro 3) il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più Modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali in tutti o in parte risulta compilato oltre che il punto 201 anche il punto 202 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a imposta sostitutiva in mancanza dei requisiti previsti. Ad esempio, il lavoratore nell anno 2013 aveva percepito un reddito di lavoro dipendente superiore a euro e, pertanto, non era nelle condizioni per fruire della tassazione agevolata. In tal caso il lavoratore, in dichiarazione, dovrà assoggettare a tassazione ordinaria i compensi ricevuti. Si precisa che nel predetto limite di euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni: ESEMPIO 1) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per incrementi della produttività ai quali il datore di lavoro ha applicato l imposta sostitutiva (punti 201 e 202 della Certificazione Unica 2015 compilati). In tal caso il soggetto che presta l assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute IRPEF a titolo d acconto 2) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per incrementi della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punti 201 e 204 della Certificazione Unica 2015 compilati). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell anno 2013 un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. In tal caso il soggetto che presta l assi- 32 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio 2015

4 stenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di euro lordi) e calcolerà sugli stessi l imposta sostitutiva del 10%. In merito alle modalità di compilazione del Rigo C4 occorre seguire le seguenti istruzioni: Colonna 1: va indicato l importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 oppure, in presenza di più Modelli di Certificazione Unica, la somma degli importi indicati nei punti 201 dei Modelli di Certificazione Unica 2015 nei quali risulta compilato anche il punto 204 Colonna 2: va indicato l importo risultante dal punto 201 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202 oppure, in presenza di più Modelli di Certificazione Unica, la somma degli importi indicati nei punti 201 dei Modelli di Certificazione Unica 2015 nei quali risultano anche compilati i punti 202 Colonna 3: va indicato l importo risultante dal punto 202 dei Modelli di Certificazione Unica 2015 oppure, in presenza di più Modelli di Certificazione Unica 2015, la somma degli importi indicati nei punti 202 dei Modelli di Certificazione Unica 2015 Colonna 4: va indicato l importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 204 oppure in presenza di più Modelli di Certificazione Unica 2015, la somma degli importi indicati nei punti 205 dei Modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali risulta anche compilato il punto 204 Colonna 5: va indicato l importo risultante dal punto 205 della Certificazione Unica 2015 nel quale risulta compilato anche il punto 202 oppure in presenza di più Modelli di Certificazione Unica 2015 la somma degli importi indicati nei punti 205 dei Modelli di Certificazione Unica 2015, nei quali risulta anche compilato il punto 202 Colonne 6 e 7: si tratta di due Colonne fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe. È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per incremento della produttività, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se intenda confermarla. Attenzione Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest ultima sia più favorevole. Opzione 1 - conferma della tassazione operata dal datore di lavoro: Colonna 6: barrare se nella Certificazione Unica 2015 è barrato il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per incremento della produttività Colonna 7: barrare se nella Certificazione Unica 2015 non è barrato il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per incremento della produttività. Opzione 2 - modifica della tassazione operata dal datore di lavoro: Colonna 6: barrare se nella Certificazione Unica 2015 non è barrato il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva Colonna 7: barrare se nella Certificazione Unica 2015 è barrato il punto 204 (Opzione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per incremento della produttività che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria. Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio

5 Attenzione Chi presta l assistenza fiscale assoggetta le somme percepite per incremento della produttività alla tassazione richiesta con la compilazione delle Colonne 6 o 7. ESEMPIO Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2014, abbia ricevuto un Mod CU 2015 riportante i seguenti dati: punto 1 - redditi di lavoro dipendente: punto 2 - determinato/indeterminato: 1 punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365 punto 11 - ritenute IRPEF: punto 12 - addizionale regionale IRPEF: 400 punto 16 - acconto 2014 addizionale comunale: 30 punto 17 - saldo 2014 addizionale comunale: 70 punto 19 - acconto 2015 addizionale comunale: 100 punto imposta lorda: punto detrazione per lavoro dipendente: 724 punto totale detrazioni: 724. Inoltre risulta compilata la Sezione dedicata alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro, nel seguente modo: punto totale redditi 2014: punto totale ritenute operate: 220. Il dipendente decide, in relazione alle somme erogate per l incremento della produttività del lavoro, di optare per la tassazione ordinaria. La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente) Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU 2015) Colonna 3: (Punto 1 Mod. CU 2015) Rigo C4: Colonna 2: (punto 201 del CUD) Colonna 3: 220 (punto 202 del CUD) Colonna 6: barrare Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU 2015) Rigo C9: (punto 11 del Mod. CU 2015) Rigo C10: 400 (punto 12 del Mod. CU 2015) Rigo C11: 30 (punto 16 del Mod. CU 2015) Rigo C12: 70 (punto 17 del Mod. CU 2015) Rigo C13: 100 (punto 19 del Mod. CU 2015). 34 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio 2015

6 Calcola Avendo il contribuente optato per la tassazione ordinaria, il soggetto che presta assistenza fiscale farà confluire il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva (nell esempio pari a 2.200) nel reddito complessivo da tassare secondo le ordinarie aliquote IRPEF, considerando le imposte sostitutive trattenute (nell esempio, pari a 220) quali ritenute IRPEF a titolo d acconto. Bonus IRPEF La Sezione V, Rigo C14, novità di quest anno, è riservata all indicazione dei dati necessari alla determinazione del c.d. Bonus IRPEF, che consiste in un credito nella misura massima di 640 euro per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a e con imposta di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro. Chi presta l assistenza fiscale deve ricalcolare l ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel prospetto di liquidazione, Mod (nuovo Rigo 66), che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus IRPEF, chi presta l assistenza fiscale riconosce l ammontare spettante nella dichiarazione (importo da indicare nel nuovo Rigo 67 Mod ). Se dal calcolo effettuato da chi presta l assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a euro), viene recuperato con la dichiarazione (importo da indicare nel nuovo Rigo 68 Mod ). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella presente dichiarazione (importo da indicare nel nuovo Rigo 67 Mod ). Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (Codice 2, 3 o 4 nella Colonna 1 dei Righi da C1 a C3) devono compilare il Rigo C14. Il Rigo C14 si compone di due Colonne 1) Colonna 1 - Codice bonus: va riportato il Codice indicato nel punto 119 della Certificazione Unica Nella Certificazione Unica è riportato: il Codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella Colonna 2 del Rigo C14 va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta (punto 120 della Certificazione Unica) il Codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte. In questo caso non va compilata la Colonna 2 del Rigo C14. Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta, nella Colonna 1 deve riportare il Codice 2. 2) Colonna 2 - Bonus erogato: va riportato l importo del bonus erogato dal sostituto d imposta, indicato nel punto 120 della Certificazione Unica In nessun caso, invece, deve essere riportato nel Mod. 730 l importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 121 della Certificazione Unica. Presenza di più Certificazioni 1) In presenza di più Modelli di Certificazione Unica non conguagliati: nella Colonna 1 va riportato il Codice 1 se in almeno in uno dei Modelli di Certificazione Unica è indicato il Codice 1 nel punto 119. Nella Colonna 1 va invece indicato il Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio

7 Codice 2 se in tutti i Modelli di Certificazione Unica è indicato il Codice 2 nel punto 119 nella Colonna 2 va riportata la somma degli importi indicati nel punto 120 dei Modelli di Certificazione Unica non conguagliati. 2) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti Modelli di Certificazione Unica, nelle Colonne 1 e 2 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nei punti 119 e 120 della Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio 3) In presenza di una Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni Modelli di Certificazione Unica, per la compilazione delle Colonne 1 e 2 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i Modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i Modelli di Certificazione Unica conguagliati. ESEMPIO Si ipotizzi che un lavoratore dipendente, per il 2014, abbia ricevuto un Mod. CU 2015 riportante i seguenti dati (per semplicità si omettono quelli relativi alle addizionali regionale e comunale): punto 1 - redditi di lavoro dipendente: punto 2: - determinato/indeterminato: 1 punto 6 - numero di giorni di lavoro: 365 punto 11 - ritenute IRPEF: punto imposta lorda: punto detrazione per lavoro dipendente: punto totale detrazioni: punto Codice bonus: 1 (il sostituto ha il bonus e lo ha erogato tutto) punto bonus erogato: 640. La compilazione del Quadro C avviene come segue: Rigo C1: Colonna 1: Codice 2 (reddito di lavoro dipendente) Colonna 2: Codice 1 (Punto 2 del Mod. CU 2015) Colonna 3: (Punto 1 Mod. CU 2015) Rigo C5, Colonna 1: 365 (punto 6 del Mod. CU 2015) Rigo C9: (punto 11 del Mod. CU 2015) Rigo C14: Colonna 1: Codice 1 (Punto 119 del Mod. CU 2015) Colonna 2: 640 (Punto 120 del Mod. CU 2015). Si riporta il Quadro C compilato: Calcola Si supponga che il contribuente, nel 2014, oltre a quelli di lavoro dipendente, abbia conseguito altri redditi imponibili. 36 Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio 2015

8 In questo caso, chi presta assistenza fiscale rideterminerà l importo del bonus spettante effettuando il conguaglio nel Mod I calcoli da effettuare sono i seguenti: Passo n. 1: verifica Imposta lorda sui redditi dal lavoro> detrazioni per lavoro l imposta lorda su euro = detrazioni su redditi da lavoro (reddito complessivo euro) = euro Poiché la condizione si verifica, si procede al calcolo del Bonus spettante Passo n. 2: calcolo del Bonus 640 x [( )/2.000] = 640 x 1.000/2000 = 640 x 0,5 = 320 euro Al contribuente spetta un bonus effettivo di 320 euro. Avendo, però, usufruito in busta paga di un bonus di 640 euro, dovrà restituire, in sede di dichiarazione, la differenza (320 euro). Chi presta assistenza fiscale compilerà il Mod nel seguente modo: Reddito di lavoro dipendente Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto del lavoro (art. 49 T.U.I.R.). Sono considerati altresì redditi di lavoro dipendente: le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati le somme percepite a titolo di interessi e rivalutazione per crediti di lavoro i redditi di lavoro dipendente svolto all estero in zona di frontiera. Sono, inoltre, assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati. Ad esempio, la cassa integrazione, l indennità di disoccupazione, la mobilità, l indennità di maternità ecc. Redditi esclusi Sono, invece, esclusi: i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della Salute di cui all art. 10, comma 1, lett. e-ter), D.P.R. n. 917/ 1986 per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive; le indennità di mensa corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture a carattere temporaneo o Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio

9 ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, con esclusione, quindi, delle indennità corrisposte a dipendenti continuamente adibiti a mansioni esterne, senza sede fissa; il requisito della temporaneità ricorre anche nei casi di stagionalità le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidati a terzi i compensi reversibili di cui alle lett. b) e f) dell art. 50 TUIR l utilizzazione delle opere e dei servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti, per frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari e le borse di studio a favore dei medesimi familiari; sul punto va segnalato che la non imponibilità è stata estesa anche ai servizi e alle prestazioni erogate dal datore di lavoro il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni a favore dei prestatori di lavoro, anche se emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa fino all importo di 2.065,83 euro nel periodo d imposta le somme trattenute al dipendente per oneri detraibili, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell art. 3 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 le mance percepite dai croupiers nella misura del 25% dell ammontare percepito nel periodo di imposta (art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314) le quote di retribuzione derivanti dall esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all accredito contributivo presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. SCADE " Il termine per la presentazione del modello 730/2015 è fissato al 7 luglio Pratica Fiscale e Professionale n. 21 del 25 maggio 2015

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