OGGETTO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
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- Carla Bruno
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1 1 OGGETTO SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA QUESITO (posto in data 8 luglio 2013) Sono un dirigente di struttura complessa facente funzioni da sette anni. Questo in palese violazione dell articolo 18 del CCNL 1998_2001, secondo il quale la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. Tra l'altro non trovo le delibere di conferimento dell incarico di sostituzione relative ai primi 6 e 12 mesi ed ai rinnovi successivi. A gennaio 2012 è stato espletato il concorso al quale ho partecipato e sono risultato idoneo. Ancora non mi è stato conferito l incarico e non mi consentono neppure di ritirare i titoli perché la procedura è aperta. L'articolo 16 del CCNL 2002_2005 dispone che Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. L esonero dai turni di guardia concerne anche il dirigente facente funzioni? RISPOSTA (inviata in data 9 luglio 2013) Il comportamento dell azienda è sicuramente opinabile sotto molteplici profili, sia per quanto concerne i tempi di espletamento del concorso per la sostituzione del direttore di struttura complessa, sia per quanto concerne il conferimento dell incarico a seguito del concorso espletato ormai da più di anno. A questo specifico riguardo il differimento così prolungato dell adozione del provvedimento di nomina crea un danno all organizzazione e si traduce altresì in un danno materiale per colui al quale sarà conferito l incarico perché ritarda una serie di benefici economici di entità tra l altro non trascurabile.
2 2 In un documento firmato da tutti i sindacati della dirigenza medica si legge a questo riguardo In caso di cessazione dal servizio per qualsiasi motivo del direttore di struttura complessa il vincolo di dodici mesi, previsto dal CCNL per la copertura del posto (ovvero la conclusione delle procedure selettive e l immissione nel ruolo del dirigente incaricato) deve considerarsi inderogabile. Fanno eccezione le situazioni in cui contestualmente alla cessazione dal servizio del dirigente l ente provveda ad una rimodulazione dell atto aziendale con conseguente soppressione della posizione organizzativa. Non è necessaria nessuna autorizzazione regionale alla copertura del posto resosi disponibile, che pertanto non deve essere soggetto alle regole sul contingentamento del turn-over. Le Regioni inseriscono il monitoraggio di tale attività (la corretta e celere copertura dei posti apicali) tra i parametri di valutazione dei direttori generali. Trattandosi di materia oggetto di governo strategico dell azienda e pertanto direttamente legata al governo clinico. Nelle linee guida di recente approvate dalla conferenza stato regioni aventi ad oggetto criteri generali per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medica sanitaria nelle aziende del servizio sanitario nazionale in applicazione del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 al punto 8, relativo ai tempi di gestione della procedura, si legge: Nell Avviso, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso, in analogia a quanto già previsto nell ambito della norma-tiva concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all articolo 10 del D.P.R. n. 483/1997 dovrà essere riportato il termine massimo di conclusione della procedura. La procedura s intende conclusa con l atto formale adottato dal Direttore Generale. L opportunità di concludere la procedura concorsuale, che come esplicitamente si legge nelle linee guida citate, si conclude con l atto formale di conferimento dell incarico, scaturisce da considerazioni che sono prima di tutto di buon senso e di razionalità organizzativa, ma è anche richiamata da specifiche norme di legge, quali il comma 2 dell articolo 1 e il comma 5 dell articolo 11 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
3 3 Il primo afferma genericamente che i concorsi pubblici devono svolgersi con modalità che ne garantiscano la celerità di espletamento mentre il secondo precisa che le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla prova scritta o, in caso di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione della commissione. Tutto ciò configura le condizioni per un azione di rivalsa per danni materiali e morali, azione che peraltro potrà essere intentata dal soggetto al quale sarà conferito l incarico. La strada che appare consigliabile nella situazione rappresentata nel quesito è verificare prima di tutto se all interno dell azienda è possibile esercitare un azione di sensibilizzazione sulla direzione generale sull esigenza ormai inderogabile di adottare una decisione. Se questa strada si rivelasse non percorribile un altra strada potrebbe essere portare all attenzione della direzione regionale alla sanità l incongruo comportamento della direzione generale aziendale, utilizzando ad esempio la conferenza permanente regionale che deve essere istituita in ogni Regione in applicazione dell articolo 6 comma 3 del CCNL 2002_2005. La questione, per evidenti considerazioni di opportunità, non deve essere gestita a livello personale, ma attraverso le organizzazioni sindacali aziendali, che in un momento come l attuale, nel quale una drammatica congiuntura economica rende praticamente impossibile svolgere un ruolo di presidio degli interessi economici, devono svolgere un azione di presidio e di stimolo sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano l organizzazione del sistema sanitario. La soluzione di adire le vie legali per far valere i propri diritti resta una strada comunque percorribile, se pur da ritenersi quale extrema ratio dopo aver esperito tutti i tentativi possibili per addivenire ad una soluzione che soddisfi comunque aspettative e diritti irrinunciabili. Per quanto concerne l esonero dai turni di guardia che la normativa contrattuale prevede per i titolari di incarico di struttura complessa non sussistono dubbi che questo debba applicarsi anche ai facenti funzioni, proprio perché connesso con il ruolo e le responsabilità attribuite al direttore della struttura, e non alla natura dell incarico che tali responsabilità attribuisce.
4 4 RIFERIMENTI NORMATIVI (il testo dell articolo 18 del CCNL 1998_2001 è aggiornato sulla base delle integrazioni e modifiche apportate dall articolo 11, comma 1, lettere A) e B) del CCNL 2002_2005) CCNL 1998_2001 Articolo 18 SOSTITUZIONI 1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione comprendano secondo l atto aziendale più strutture complesse. 2. Nei casi di assenza per ferie o malattia o altro impedimento da parte di un dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri: a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all articolo 27 (incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo) con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza; b) valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche in caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall incarico di struttura semplice. 4. Nel caso che l assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure
5 previste dalla normativa vigente per il conferimento dell incarico. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici. 5
6 6 5. Nei casi in cui l assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale o per distacco sindacale, l azienda applica il comma 4 e provvede con l assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma. 6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall articolo 16 del CCNL 5 dicembre La disciplina dell incarico conferito è quella prevista dall articolo 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alle procedure di verifica e valutazione da parte del collegio tecnico per quanto concerne la qualità tecnico professionale e del nucleo di valutazione per quanto concerne le capacità manageriali e il raggiungimento degli obiettivi di budget. 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione prevista dai commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di euro 535,05 e per la sostituzione prevista dal comma 3 di euro 267,52. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse del fondo per la retribuzione di posizione o di quello per la retribuzione di risultato per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati. 8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.
7 7 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 16 Servizio di guardia 1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi, la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate, secondo le procedure definite con regolamento di organizzazione adottato dall azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali, mediante: a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità; b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura; c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto. 2. Il servizio di guardia medica è svolto all'interno del normale orario di lavoro. Le guardie espletate fuori dell'orario di lavoro possono essere assicurate con il ricorso al lavoro straordinario alla cui corresponsione si provvede con il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro ovvero con recupero orario. 3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa. 4. Ferma restando la facoltà delle Regioni di emanare specifiche linee di indirizzo in materia di organizzazione dei piani per le emergenze le parti, a titolo esemplificativo, rinviano all'allegato n. 2 per quanto attiene le tipologie assistenziali minime nelle quali dovrebbe essere prevista la guardia medica di unità operativa.
8 8 ALLEGATO 2 In riferimento all'articolo 16, in attesa dei criteri generali da emanarsi a cura delle singole Regioni per la razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale ed urgenza emergenza, le parti si danno atto che la guardia medica di Unità operativa dovrebbe essere prevista almeno nelle seguenti tipologie assistenziali: ostetricia, pediatria con neonatologia; unità di terapie intensive e semi intensive (rianimatorie, cardiologiche, respiratorie, metaboliche); attività di alta specialità di cui al decreto del Ministero della Salute del 29 gennaio Tale previsione riguarda anche le specialità di anestesia, laboratorio analisi e radiodiagnostica negli ospedali sede di dipartimento di urgenza ed emergenza di primo e secondo livello. Il servizio di guardia istituito per aree funzionali omogenee può essere previsto solo per aree che insistono sulla stessa sede. Il servizio di guardia notturno e quello festivo devono essere distribuiti in turni uniformi fra tutti i componenti l'equipe.
9 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487 Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. articolo 1. Modalità di accesso 2. Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali. articolo 11 adempimenti della commissione 5. Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al dipartimento della funzione pubblica.
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