JOBS ACT RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
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- Giorgiana Albanese
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1 NEWSLETTER n luglio 2015 JOBS ACT RIORDINO DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RIFERIMENTI: D.Lgs 81/2015 in attuazione delle deleghe contenute nell articolo 1, comma 8 e 9, Legge n. 183 dd. 10/12/2014 (Jobs Act) Il Decreto n. 81/2015 riordina e semplifica le fattispecie contrattuali presenti nel nostro ordinamento (come previsto dalla legge delega JOBS ACT), predisponendo un unico testo di legge in cui sono presenti tutte le tipologie contrattuali revisionate per renderle maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo. La presente Newsletter intende fornirne una breve panoramica. INDICE DEGLI ARGOMENTI 1. LAVORO A TEMPO DETERMINATO 2. CO.CO.CO E CO.CO.PRO 3. ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE 4. APPRENDISTATO 5. LAVORO A TEMPO PARZIALE 6. LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) 7. REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI TIPOLOGIE CONTRATTUALI TEMPO DETERMINATO Questa fattispecie contrattuale è stata negli ultimi anni oggetto di vari interventi legislativi, pertanto con il D.Lgs in esame il legislatore ha riformato l impianto normativo finora vigente, introducendo modifiche e precisazioni relativamente soltanto a: limiti quantitativi: la cui individuazione è consentita anche da parte di CCNL di 2 livello anche aziendali, e ampliamento delle ipotesi di esclusione da detti limiti (esclusione dai limiti dei contratti a tempo determinato sottoscritti con lavoratori di età superiore a 50 anni, in precedenza era 55 anni); Associazione Professionale Dottori Commercialisti - C.F./P.I. IT W boscolonet.eu TRIESTE TREVISO PRATA DI PORDENONE Via Dante Alighieri Trieste T F E trieste@boscolonet.eu Piazza San Vito Treviso T F E treviso@boscolonet.eu Via Cesare Battisti Prata di Pordenone T F E prata@boscolonet.eu
2 CO.CO.CO CO.CO.PRO E Viene confermata la sanzione amministrativa in caso di superamento dei limiti quantitativi, ma viene esclusa esplicitamente la sanzione della trasformazione a tempo indeterminato. Proroga e rinnovi: il decreto in esame conferma le novità introdotte da DL. 34/2014 ribadendo che sono ammesse 5 proroghe nel limite complessivo dei 36 mesi, indipendentemente dal numero dei contratti. Non viene più menzionata la condizione che le proroghe si riferiscano allo svolgimento di mansioni equivalenti. Viene inserita espressa norma imperativa secondo cui se le proroghe sono superiori a 5, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga. Diritto di precedenza: l esercizio di precedenza già previsto nel testo originario è subordinato alla manifestazione della volontà per iscritto da parte del lavoratore; Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato non rilevano solo per l applicabilità di diritti sindacali ma anche per l applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale e contrattuale; Divieti di apposizione del termine: viene eliminata la possibilità di deroga, mediante accordi sindacali, al divieto di assunzione a tempo determinato presso un unità produttiva nelle quali si è proceduto a licenziamenti collettivi nei 6 mesi antecedenti l assunzione. Con il decreto in esame si assiste ad un ridimensionamento delle possibilità di ricorso alle collaborazioni coordinate continuative. Novità di estremo rilievo è l abrogazione di tutte le norme che hanno regolato il contratto di lavoro a progetto (artt bis D.Lgs 276/2003). Tuttavia le predette norme continuano a trovare applicazione esclusivamente per la regolazione dei contratti in essere, fino alla naturale scadenza ovvero alla scadenza eventualmente rinnovata. Rimane confermata la possibilità di fare ricorso alla Co.Co.Co. ai sensi dell art 2222 c.c. e dunque ad una prestazione avente per: oggetto un opera o un servizio con apporto di lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Viene introdotta la presunzione di subordinazione a far data dal 01/01/2016, per le collaborazioni non genuine, intendendosi per tali le prestazioni di lavoro: esclusivamente personali continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro. L inesistenza dei requisiti che rendono applicabile la presunzione di subordinazione può essere oggetto di certificazione. Rimangono comunque escluse dalla presunzione di subordinazione le seguenti fattispecie: le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche (trattamento economico e normativo) in ragione delle particolari esigenze produttive/organizzative del settore; le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è richiesta l iscrizione in albi professionali; le attività prestate da componenti di organi di amministrazione e di controllo di società e da partecipanti a collegi e commissioni; le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive 2
3 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE APPRENDISTATO dilettantistiche; le co.co.co con le Pubbliche Amministrazioni. Viene, inoltre concessa la possibilità di accedere ad una sanatoria attraverso cui è possibile procedere alla stabilizzazione (assunzione a tempo indeterminato) dei contratti di Co.Co.Co., Co.Co.pro e con P.Iva non genuini, subordinatamente: alla sottoscrizione da parte dei lavoratori di specifici atti di conciliazione, anche presso le Commissioni di certificazione, finalizzati alla rinuncia da parte dei lavoratori coinvolti a qualsiasi pretesa riguardante la precedente qualificazione del rapporto di lavoro; al mantenimento del rapporto di lavoro nei 12 mesi successivi all assunzione, da parte dello stesso datore di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. L art. 53 del D.Lgs 81/2015 prevede dal 25 giugno 2015: la riscrittura del comma 2 dell art 2549 del c.c. escludendo la fattispecie dell associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, nel caso in cui si tratti di associato persona fisica; l abrogazione del comma 3 dell art c.c. riguardante le limitazioni di cui alla previgente disciplina indicata dal comma 2. I contratti di associazione in partecipazione in atto al 25 giugno 2015, nei quali l apporto dell associato persona fisica sia anche di solo lavoro, sono considerati legittimi fino alla loro scadenza. Vengono portate modifiche finalizzate soprattutto alla semplificazione della disciplina e alla promozione dell apprendistato e volte a rafforzare gli strumenti per favorire l alternanza tra scuola e lavoro. Le principali novità riguardano l apprendistato di primo livello (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) e l apprendistato di terzo livello (apprendistato di alta formazione e ricerca), in particolare: Piano Formativo Individuale: Nel caso del primo e terzo livello di apprendistato il Piano Formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa di provenienza dello studente con in coinvolgimento dell impresa. Resta invece valido che nel caso di apprendistato di secondo livello (professionalizzante non più di mestiere), il Piano Formativo Individuale deve essere redatto contestualmente alla scrittura del contratto dal datore di lavoro. Giustificato motivo di licenziamento: relativamente al licenziamento illegittimo viene introdotta una importante novità, nel caso di apprendistato di primo livello, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obbiettivi formativi come attestato dall istituzione formativa; Clausola di stabilizzazione legale: relativamente alla clausola di stabilizzazione legale (nella misura del 20 % con riferimento ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti) si è ridotto il campo di applicazione ai soli contratti di apprendistato professionalizzante. Rimane ferma la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi; Apprendistato con lavoratori in mobilità o in stato di disoccupazione: viene ampliata la platea dei lavoratori con cui è possibile instaurare un rapporto subordinato di apprendistato, oltre ai lavoratori beneficiari di mobilità vengono inclusi anche coloro i quali siano beneficiari di trattamenti di disoccupazione, al fine di consentire la riqualificazione professionale degli stessi o al fine del conseguimento di una nuova qualificazione professionale. In entrambi i casi non ci sono limiti all assunzione di tali lavoratori legati all età. 3
4 LAVORO TEMPO PARZIALE LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) A In deroga alla disciplina generale dell apprendistato, le parti non possono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione. Per questa tipologia di apprendistato trova applicazione esclusivamente la disciplina del licenziamento individuale (L. 604/1966). Il nuovo testo normativo presente nel D.Lgs 81/2015 va a sostituire il D.lgs 61/2000, e introduce alcune novità che evidenziamo qui di seguito: soppressione dell elenco delle tipologie di Part Time (orizzontale, verticale o misto); viene specificato che la durata della prestazione e la distribuzione dovrà essere sempre indicata puntualmente nel contratto per iscritto; viene confermata la facoltà del datore di lavoro di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi. In caso di mancata regolamentazione collettiva del lavoro supplementare, il lavoro supplementare è ammesso in misura non superiore al 25% delle ore settimanali concordate. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con la percentuale di maggiorazione pari al 15% e il lavoratore può rifiutarsi solo se giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale; posto la soppressione delle tipologie di part time è stato previsto il ricorso ad un unica tipologia di clausola elastica consistente nella variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Viene definita una disciplina legale nel caso in cui il CCNL applicato non contenga una specifica regolamentazione delle predette clausole, che potranno quindi essere definite tra le parti con accordo scritto e certificato davanti ad una delle apposite Commissioni. L accordo dovrà prevedere le condizioni e le modalità di esercizio di lavoro, il preavviso di due giorni e la misura massima dell aumento di orario (massimo 25% della normale prestazione lavorativa); in un rapporto di tempo parziale eventuali variazioni dell orario di lavoro non possono essere definite unilateralmente, a rafforzamento di ciò, il D.Lgs 81/2015 afferma espressamente che il rifiuto del lavoratore di concordare variazione dell orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento; la contrattazione collettiva può prevedere un riproporzionamento in relazione all articolazione dell orario della durata del periodo di prova, della durata del preavviso, del periodo di conservazione del posto in caso di malattia infortunio; viene allargata la platea di particolari soggetti (lavoratori affetti da gravi patologie o che assistono parenti affetti da gravi patologie) per cui è prevista la priorità nella trasformazione del contratto da full time a part time; è prevista inoltre la facoltà per il lavoratore di chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time, con una riduzione d orario non superiore al 50%. La disciplina del lavoro accessorio viene completamente riscritta e vengono apportate sostanziali modifiche: aumento del limite complessivo dei compensi percepibili dal prestatore di lavoro (limite massimo 7.000,00 per la totalità dei committenti); stabilizzazione delle norme riguardanti i percettori di prestazioni integrative del salario di sostegno al reddito (limite massimo 3.000,00 per la totalità dei committenti) che vengono quindi legittimate senza condizionarle ad una volontà annuale; 4
5 REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELLE MANSIONI viene introdotto quanto più volte precisato, e cioè il divieto di ricorrere al lavoro accessorio nell esercizio di appalti di opere e servizi; i committenti hanno l obbligo di comunicare alla DTL territorialmente competente, prima dell inizio della prestazione e tramite modalità telematiche (sms o posta elettronica), i dati del lavoratore ed gli estremi della prestazione lavorativa in ordine al luogo e al periodo. In attesa che il Ministero e le DTL approntino le necessarie procedure telematiche, la comunicazione dovrà essere effettuata all INPS secondo le attuali procedure; ulteriore sostanziale novità riguarda le modalità di acquisto dei buoni lavoro, è previsto che i committenti imprenditori o professionisti possano acquistare i voucher solamente in modalità telematica. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i voucher anche presso rivendite autorizzate. La Federazione Italiana Tabaccai ha precisato con nota del 25 giugno 2015 che la convenzione in essere con l INPS, rinnovata dalla FIT lo scorso febbraio, identifica l emissione dei voucher in tabaccheria come servizio svolto con modalità telematica. Il decreto in esame dispone la revisione della disciplina delle mansioni e sostituisce integralmente l articolo 2103 del Codice civile prevedendo sostanzialmente che: il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle superiori successivamente acquisite, ma la novità introdotta riguarda il fatto che le mansioni possono anche essere riconducibili allo stesso livello o categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte ; in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, è possibile mutare le mansioni anche in peius purché rientranti nella medesima categoria legale. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori ipotesi di inquadramento inferiore, purché rientranti anch essi nella stessa categoria legale; il demansionamento di cui al punto precedente deve essere comunicato per iscritto e il lavoratore ha diritto a mantenere il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in essere, salvo gli elementi di paga direttamente collegati allo svolgimento della precedente mansione; l assegnazione a mansioni superiori, con conseguente trattamento economico corrispondente, diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, dopo sei mesi continuativi in assenza di specifica previsione del contratto collettivo. Il diritto non sussiste nel caso di mansioni superiori assegnate per ragioni sostitutive. LA PRESENTE NEWSLETTER SARÀ QUANTO PRIMA DISPONIBILE SUL SITO NELLA SEZIONE DOCUMENTAZIONE 5
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